Obbligo di lealtà e diligenza della banca nell’esecuzionedi operazioni di borsa – 2a parte

Obbligo di lealtà e diligenza della banca nell’esecuzionedi operazioni di borsa – 2a parte

Nell’ultimo numero de La Rivista abbiamo ricordato che la banca è un mandatario e, in quanto tale, per legge è responsabile nei confronti del cliente (il mandante) della leale e diligente esecuzione degli affari che le vengono affidati, e abbiamo discusso i tre tipi di contratto che riguardano l’esecuzione di operazioni di borsa, ovvero (i) la semplice relazione di conto/deposito, (ii) la consulenza d’investimento e (iii) la gestione patrimoniale. In sintesi si può affermare che la sussistenza e la portata dei doveri della banca di informazione, di consulenza, di sorveglianza e di avvisare in caso di situazioni particolari, variano in virtù della qualificazione del rapporto contrattuale, delle conoscenze del cliente e dell’investimento specifico. (...)