Collocamento privato e fornitura di personale a prestito
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La Legge federale svizzera sul collocamento disciplina il collocamento privato e la fornitura di per-sonale a prestito e tutela il personale coinvolto. Le aziende che esercitano tali attività necessitano di un’autorizzazione del Cantone in cui hanno sede. Le aziende che esercitano la loro attività an-che dall’estero alla Svizzera, dalla Svizzera all’estero o all’estero devono inoltre ottenere un’auto-rizzazione federale dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). In Svizzera queste attività sono molto diffuse, ad es. nel mondo dell’IT o dell’edilizia. Il SECO vigila sulle autorità cantonali e as-sieme a loro gestisce un elenco pubblico delle aziende autorizzate, attualmente più di 5.400. (...)