La “giusta causa” nella revoca degli amministratori di società di capitali

La “giusta causa” nella revoca degli amministratori di società di capitali

Ai sensi dell’art. 2383 del codice civile, terzo comma, nelle società per azioni l’assemblea dei soci – organo societario competente alla nomina degli amministratori – può revocare gli amministratori in qualunque momento, salvo il diritto di questi ultimi al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza “giusta causa”.