La “giusta causa” nella revoca degli amministratori di società di capitali
Viviana Sforza
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March 2014
La Rivista, 105/2014, n. 3
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Ai sensi dell’art. 2383 del codice civile, terzo comma, nelle società per azioni l’assemblea dei soci – organo societario competente alla nomina degli amministratori – può revocare gli amministratori in qualunque momento, salvo il diritto di questi ultimi al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza “giusta causa”.